NEMESI
Statuto

Statuto

STATUTO

.

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “NEMESI”

DENOMINAZIONE

1) E’ costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge n°383/2000 e delle disposizioni vigenti in materia l’Associazione di Promozione Sociale denominata NEMESI.

L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “…. A.P.S.”

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati

SEDE

2) L’Associazione ha sede legale a Padova in via del Commissario n°42.

DURATA

3) L’Associazione ha durata illimitata.

SCOPO E OGGETTO SOCIALI

4) L’Associazione nel perseguire lo scopo sociale e nel realizzare l’oggetto sociale farà sempre riferimento ai valori della promozione e qualità della vita, al rispetto e alla promozione delle persone, al rispetto e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente, alla partecipazione democratica, all’impiego degli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di utilità sociale…..

L’associazione si vuole porre come punto di riferimento per la promozione, lo sviluppo, la crescita, del benessere della persona coinvolta, mettendola al centro della prospettiva per poter affrontare e risolvere in maniera consapevole tutte le difficoltà connesse al disagio creato dalla nuova realtà.

L’obiettivo è quello di affrontare in modo sinergico tutti questi aspetti evitando così che l’uno abbia il sopravvento e nasconda gli altri.

La finalità di promozione sociale si concretizza:

  • nell’informare ed offrire un supporto professionale e di approfondimento sui Progetti Europei, nazionali ed Internazionali;

  • creare eventuali reti e sinergie tra i soggetti coinvolti;

  • promuovere progetti che si propongono come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane;

  • nella collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;

  • nella istituzione in qualsiasi momento, ove lo ritenesse opportuno, di sedi secondarie, amministrative, ed altro in tutto il territorio nazionale ed all’estero;

  • nella tutela dei diritti degli associati legati a situazioni di difficoltà di natura finanziaria ed economica;

  • favorire tramite percorsi di counseling la crescita e il benessere della persona per affrontare in maniera consapevole le difficoltà e i disagi;

  • nell’informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche preposte sulle tematiche ….,

  • nell’organizzare spettacoli culturali e musicali, attività artistiche e ricreative,

  • nel gestire servizi informativi e formativi,

  • nell’organizzare convegni e seminari su tematiche ambientali, sociali e culturali,

  • nell’organizzare edizioni di pubblicazioni riviste e giornali non quotidiani,

  • nel promuovere iniziative di raccolta fondi nel rispetto della normative vigente in materia, sempre e solamente a sostegno delle finalità istituzionali..

5) L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI – CRITERI D’AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea dei soci con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

I soci possono essere associati anche ad altre associazioni ma non possono svolgere attività concorrenziale.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente autorizzate, documentate e sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

7) L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.

8) L’esclusione dell’associato per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile e delle normative vigenti in materia, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– contributi degli associati;

– contributi di privati;

– contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

– ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente in materia.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente e il vice-Presidente;

– il Collegio dei Revisori se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Possono essere previsti dei rimborsi spese per le spese effettivamente autorizzate, documentate e sostenute nello svolgimento del proprio ruolo su presentazione di pezze giustificative.

ASSEMBLEA

11) L’Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all’art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

– la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione e la determinazione delle linee generali programmatiche dell’attività;

– il Rendiconto economico-finanziario dell’Associazione;

– la definizione dell’importo della quota associativa annuale;

L’Assemblea delibera inoltre in merito:

– alla nomina del Presidente, del vice-Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

– alla eventuale nomina del Collegio dei Revisori;

– alla approvazione di eventuali Regolamenti Interni;

– ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno e su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può nominare un Comitato Scientifico su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente o di un socio ordinario.

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante affissione alla bacheca della sede almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure con l’invio di apposita comunicazione scritta o con altri mezzi anche elettronici ai soci, ma con la attestazione di ricevimento dell’avviso da parte dei medesimi.

13) Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato, conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette (sempre comunque in numero dispari) membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d’età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

All’uopo si precisa che dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, delibera sull’ammissione ed esclusione degli associati, predispone il Rendiconto economico-finanziario nonché la relazione sull’andamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali delle Assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro degli associati delegando eventualmente tali compiti ad uno dei suoi membri.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

17) Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue veci sono svolte dal vice-Presidente.

18) Il Presidente attua le delibere e le decisioni del Consiglio Direttivo.

ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

19) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il Rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La bozza di Rendiconto, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il Rendiconto dopo la sua approvazione devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

20) L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 , della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

21) Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

Tale organo verrà nominato nei casi previsti dalla Legge vigente.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.

NORME APPLICABILI

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme e disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge n°383/2000 e dalle normative vigenti in materia.